Il decreto Legge n. 50/2017, da poco entrato in vigore, ha introdotto importanti novità in tema di fatturazione con pagamento mediante scissione dell’Iva il c.d. split payment. Mediante questo sistema, il prestatore emette fatture con esposizione dell’Iva ma la medesima non verrà pagata a lui dal committente ma quest’ultimo la verserà direttamente all’Erario pagando al fornitore il solo imponibile.
Con il D.L. suddetto si amplia la platea delle operazione assoggettate a scissione contabile. Infatti oltre alle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, il meccanismo viene esteso a:
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
- società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui al punto 1 e al punto 2;
- società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 2359 comma 1 e 2 del Codice Civile sono considerate società controllate le società in cui un’altra società possiede la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o possiede un numero di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.
È stata altresì eliminata la disposizione secondo cui il meccanismo dello Split Payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito; è il caso dei lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, ma anche delle prestazioni di agenzia e di intermediazioni.
L’abrogazione di tale disposizione comporta l’applicazione del regime dello Split Payment a tutti i soggetti che emettono fatture nei confronti dei soggetti elencati dal punto 1 al punto 4, senza operare distinzioni per coloro che emettono fattura con assoggettamento a ritenuta.
Le nuove disposizioni inerenti l’applicazione allargata della scissione dei pagamenti si applicheranno per le operazioni a partire dal 1° luglio 2017.