Il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 31 luglio 2019 consente ai soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, di uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore.

Il citato provvedimento stabilisce che lo sconto praticato dal fornitore è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. Se vi sono più fornitori la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di loro.

In merito alle modalità di esercizio dell’opzione, il provvedimento dispone che il soggetto beneficiario della detrazione, invii una comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle entrate in via telematica o a mezzo pec utilizzando il modulo predisposto, e dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • le generalità del soggetto fruitore della detrazione
  • l’ importo delle spese contenute e del relativo sconto
  • i dati catastali dell’immobile
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione
  • la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato

Riguardo alle modalità di recupero dello sconto concesso, il  provvedimento stabilisce che il fornitore che ha praticato lo sconto recuperi il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto.

L’eccedenza, nel caso in cui la quota di credito non sia utilizzata per intero, può essere riportata negli anni successivi ma non può mai essere chiesta a rimborso.

In alternativa, il fornitore può anche cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi (anche indiretti, ma non alle banche ed intermediari), con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Nel caso in cui il fornitore intenda cedere il credito, la comunicazione della cessione dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica, o a mezzo pec, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa.