I corrispettivi legati al commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 198 del 19 giugno 2019 stabilisce che, in fase di prima applicazione, i corrispettivi derivanti dall’attività di commercio elettronico indiretto siano esonerati dall’obbligo di invio telematico. Resta comunque l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi e l’emissione della fattura, se richiesta dal cliente.

Nel caso di specie, un contribuente che opera nel settore della grande distribuzione anche con vendite on line, chiede se i corrispettivi relativi all’e–commerce siano esclusi dall’obbligo della trasmissione telematica all’Agenzia (e dunque non rientrino nelle previsioni dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015).

In risposta, l’Agenzia delle Entrate aderisce alla tesi del contribuente, e precisa che che i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico, mentre devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (art. 24 Dpr 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (art. 23 dello stesso Dpr).

Dal 1° gennaio 2020 i commercianti al dettaglio hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

L’operazione di vendita online, in quanto assimilata alle vendite per corrispondenza, è esonerata da ogni obbligo di certificazione (salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura).

Il decreto del Mef n.115/2019 conferma che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.