L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con il provvedimento del 30 dicembre 2019, modifica quello del 28 maggio 2018, riguardante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
Il nuovo provvedimento concede più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (introdotto dalla Manovra 2018, che ha modificato l’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015) è scattato il 1° luglio 2018 per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio “a elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato.
Con il nuovo provvedimento sono stati definiti i termini di avvio dell’adempimento differenziati per soggetto in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto:
- dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri.
- dal 1° luglio 2020 per i gestori di impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.
- dal 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate concede inoltre la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente.