Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 recante “Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”
La Direttiva UE 2019/2023 cd “Insolvency”, ha come scopo quello di garantire che le imprese in difficoltà finanziarie abbiano la possibilità di dare continuità della propria azienda, preservando così gli interessi di tutte le parti coinvolte.
Il decreto con le modifiche al Codice della Crisi entra in vigore a partire dal 16 luglio 2022.
Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs., si segnalano:
- i quadri di ristrutturazione preventiva;
- le procedure finalizzate all’esdebitazione e le interdizioni;
- le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.
La riforma introduce i seguenti elementi di previsione tempestiva della crisi:
- l’esistenza di debiti scaduti dal almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni.
L’Inps, l’Inail, e l’Agenzia delle entrate-riscossione segnaleranno all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali superiore a determinate soglie di mancati pagamenti.
L’Agenzia delle Entrate sottolinea l’invio delle segnalazioni al contribuente e all’organo di controllo relative agli omessi versamenti Iva superiori a 5.000 euro, a partire dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre.
In base a tale disposizione l’imprenditore stesso dovrà rilevare tempestivamente lo stato di crisi e prendere le opportune misure.
Un’ulteriore novità è data dall’introduzione dei piani di ristrutturazione soggetti a omologazione. L’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, secondo la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei, consente di distribuire il ricavato del piano senza vincoli di distribuzione, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento, invece, è sempre assicurato entro 30 giorni dall’omologazione.
Prevista inoltre, per le imprese con più di 15 dipendenti, l’obbligatorietà di informazione e consultazione con i sindacati in tutti i casi in cui non è previsto da leggi o accordi collettivi.
Relativamente alla procedura della composizione negoziata della crisi, vengono infine rivisti i compensi dovuti agli esperti.