La camera ha approvato il Ddl di conversione del DL 34/2019, che ora passa all’esame del Senato per il voto definitivo. Il testo conferma la proroga dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate ai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che hanno sostituito gli studi di settore.

L’art.12-quinquies del “DL crescita”, infatti, prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA:

  • che scadono nel periodo dal 30 giugno al 30 settembre 2019;
  • nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze;
  • non prevede l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%

Viene espressamente previsto, analogamente agli anni scorsi, che la proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti” ai sensi degli art. 5, 115 e 116 del TUIR, aventi i suddetti requisiti.

La norma non prevede invece che la proroga si applichi anche:

  • ai soggetti  per i quali operano cause di esclusione dagli ISA diverse dall’ammontare di ricavi o compensi superiori al previsto limite (pari a 5.164.569 euro);
  • ai c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 del DL 98/2011 e ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all’art.1, commi da 54 a 89, della L. 190/2014.

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga, rimangono invece fermi i termini ordinari del prossimo 1° luglio (in quanto  il 30 giugno cade di domenica) o del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Si tratta, ad esempio:

  • delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
  • dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che superano il previsto limite di ricavi o compensi per la loro applicazione;
  • degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.

Il differimento al 30 settembre del termine per i versamenti ha però l’effetto, in caso di opzione per la rateizzazione, di comprimere a tre il numero massimo delle rate, scadenti:

  • per i contribuenti titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (il giorno 16 cade di sabato);
  • per i contribuenti non titolari di partita IVA, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato)

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del “DL crescita”, il prossimo 2 dicembre scadrà anche il termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP 2019, da parte dei contribuenti con periodo d’imposta 2018 coincidente con l’anno solare.