La Corte di giustizia tributaria della Calabria, con la sentenza n. 3352 del 3 novembre 2022, ha stabilito che “il concorso del commercialista nella condotta delittuosa del contribuente può essere configurato con l’inserimento, da parte del professionista, nella dichiarazione dei redditi, di dati che risultino non veritieri, finalizzati all’abbattimento del reddito imponibile”
Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva riscontrato una serie di anomalie sulla posizione fiscale di diversi soggetti che avevano commesso violazioni fiscali tali da annullare totalmente o parzialmente le imposte dovute nonché di creare crediti d’imposta non spettanti.
Dai controlli emergeva inoltre che tutti i contribuenti interessati dalle suddette verifiche, erano assistiti dallo stesso professionista, il quale aveva trasmesso le relative dichiarazioni fiscali.
All’esito del controllo veniva dunque emesso un atto di contestazione, notificato al professionista
Secondo la sentenza della CGT, l’avviso di accertamento a carico del consulente fiscale della Snc era stato emesso legittimamente, poiché il professionista avrebbe partecipato consapevolmente in violazioni tributarie proprie della società, inserendo in dichiarazione di dati non veritieri finalizzati all’abbattimento del reddito di imponibile. Il fatto che sia stato il cliente a richiedere l’inserimento di informazioni non veritiere e conformi, quindi, non esclude la colpa del professionista.
Infine, La Corte sottolinea come l’attività del consulente fiscale si configura come obbligazione di mezzi, in cui il professionista si obbliga a svolgere una determinata attività senza che da ciò derivi necessariamente un certo esito. L’incarico alla predisposizione e all’invio della dichiarazione assume il carattere di obbligazione di risultato, che è tenuto a perseguire il fiscalista, a pena di inadempimento dell’obbligazione assunta.