Come ogni anno, ci si avvicina al momento di regolare i conti col Fisco. Di seguito, uno riepilogo delle scadenze fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi suddivise per tipologia di contrbuenti.

730/2017

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi indirizzato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati. Esistono due tipologie di 730: il precompilato e l’ordinario.

Il 730 precompilato è il modello già compilato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso i dati in suo possesso. Il modello è consultabile dal 15 aprile 2017 su una sezione apposita del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario o sostituto d’imposta. Una volta effettuato l’accesso è possibile accettarlo senza modifice, modificarlo oppure non accettarlo e scegliere il 730 ordinario.

Il modello 730 ordinario viene utilizzato quando il contribuente non può o non vuole usare il precompilato. Tale modello, a differenza del precompilato, non può essere presentato autonomamente, pertanto occorrerà rivolgersi ad un intermediario o al sostituto.

Il termine di presentazione è fissato al 7 luglio 2017. Tuttavia è possibile utilizzare il maggior termine del 24.7.2017 (il 23 luglio cade di domenica) se si tratta di modello 730 precompilato e il contribuente lo invia autonomamente, oppure se l’invio del 730 (sia precompilato sia ordinario) avviene a mezzo di  un Caf o di un intermediario abilitato che, al 7.7.2017, abbia effettuato la trasmissione di almento l’80% delle dichiarazioni prese in carico.

 

Dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche: Redditi PF/2017

I contribuenti sono obbligati a presentare il Mod. Redditi PF 2017 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il  30 settembre 2017, tranne coloro che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti

che possono presentare l’Unico in forma cartacea all’ufficio postale fino al 30 giugno 2017.

Dichiarazioni dei redditi delle società di persone: Redditi SP/2017

Il Mod. Redditi 2017 SP – Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell’anno 2016, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato. Deve essere presentato esclusivamente con modalità telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Quindi 02.10.2017 per il periodo d’imposta 2016 in quanto il 30.09 cade di sabato.
Non devono, invece, presentare il modello Redditi SP:

  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il modello Redditi Persone fisiche);
  • le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il modello Unico Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il modello Redditi enti non commerciali ed equiparati);
  • i condomini che devono, invece, presentare la dichiarazione modello 770 semplificato se, in qualità di sostituti d’imposta, hanno effettuato ritenute.

Dichiarazionidei redditi delle società di capitali: Redditi SC/2017

Il Modello “Redditi – Società di capitali 2017” deve essere presentato dai soggetti IRES entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai fini dell’adempimento della presentazione non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta). Poiché la chiusura del periodo d’imposta avviene generalmente il 31.12, la scadenza cade il 30.09. Quest’anno, tuttavia, il 30.09 cade di sabato per cui l’adempimento slitta al 2.10.2017
Tutti i soggetti IRES presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica (direttamente o tramite intermediario abilitato).

Per agevolare la prima applicazione delle dispozioni introdtte dal D.lgs. 139/2015, e le relative disposizioni di coordinamento fiscale, il termine per la presentazione della dichiarazione (sia IRES sia IRAP) è prorogato di 15 giorni, che quindi passa dal 30.9 al 15.10.2017, in favore delle imprese interessate dalle novità del D.lgs. 139/2015, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Dichiarazioni Irap: modello IRAP/2017

La dichiarazione IRAP è presentata in forma autonoma:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (quest’anno entro il 02.10.2017 perché il 30.09 cade di sabato);
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (che per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare risulta generalmente il 30 settembre).

La modalità di presentazione è sempre quella telematica.

IL CALENDAIO DELLE SCADENZE DELLE IMPOSTE

Il D.L. 193/2016 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili“, convertito in L.225/2016 ha variato, tra l’altro, il calendario del versamento delle imposte per il 2017 abolendo il c.d. “tax day” del 16 giugno e differenziando i termini di versamento in modo da evitare la oramai consueta proroga annuale.

Versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi e Irap: persone fisiche e società di persone

Nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati (tipo gli studi professionali associati), le nuove scadenze per il versamento delle imposte derivanti dal saldo e dalla prima rata di acconto sono stabilite:

  • Al 30 giugno, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • Al 30 luglio, invece del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%.

Resta infatti applicabile il disposto secondo cui i versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi e Irap: soggetti Ires

In relazione ai soggetti Ires, il versamento delle imposte relative al saldo e alla prima rata di acconto devono invece essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, invece che entro il giorno 16, ferma restando la suddetta possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

In relazione ai soggetti Ires “solari“, i termini per il versamento delle imposte sono quindi stabiliti al 30 giugno (senza lo 0,4%) e al 30 luglio (con lo 0,4%), analogamente alle persone fisiche e alle società di persone.

Per i soggetti Ires che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, i suddetti versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, invece che entro il giorno 16. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, i versamenti devono comunque essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso, invece che entro il giorno 16.

In ogni caso, resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La seconda o unica rata di acconto si versa sempre il 30 novembre o entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta per i soggetti “non solari”.

Versamento delle imposte collegate

Versamenti che “seguono” gli stessi termini delle imposte sui redditi. Le suddette modifiche dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi si “riverberano” anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati, ad esempio:

  • Addizionali Irpef;
  • Addizionali e maggiorazioni Ires;
  • Determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi” o il regime fiscale forfettario ex Legge n. 190/2014);
  • Capital gain in “regime di dichiarazione”;
  • Imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (Ivie e/o Ivafe);
  • Contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo Irpef di importo superiore ai €. 300.000,00 lordi annui;
  • Contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate;
  • Contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri;
  • Diritto annuale delle Camere di commercio.

Per quanto riguarda il versamento della “cedolare secca sulle locazioni“, di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011, l’articolo 7 del provvedimento Agenzia delle Entrate n. 55394/2011:

per il versamento del saldo, prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di versamento del saldo Irpef, con conseguente automatica estensione dei nuovi termini;
per il versamento del primo acconto, invece, prevede espressamente i termini del 16 giugno o del 16 luglio (con la maggiorazione dello 0,4%), senza un rinvio alla disciplina di versamento degli acconti Irpef.

In relazione al versamento del primo acconto, pertanto, da un punto di vista letterale dovrebbe rimanere fermo il termine del 16 giugno o del 16 luglio (con lo 0,4%), in quanto tale provvedimento non viene modificato dal D.L. n. 193/2016 convertito.

IMU e TASI rimangonoi invece al 16/06 e 16/12.

Così come i conguagli derivanti dal 730 che rimangono con le vecchie regole.

Di seguito, riassumiamo le date di versamento in caso di opzione per pagamento rateale del saldo e primo acconto, per i soggetti titolari di partita Iva e non:

Rata Soggetti non titolari di partita Iva Soggetti titolari di partita Iva
1 30 giugno 30 giugno
2 31 luglio 17 luglio
3 31 agosto 21 agosto
4 02 ottobre 18 settembre
5 31 ottobre 16 ottobre
6 30 novembre 16 novembre

Nel caso di differimento della prima rata con aumento dello 0,40%, le scadenze diventano:

Rata Soggetti non titolari di partita Iva Soggetti titolari di partita Iva
1 31 luglio 31 luglio
2 31 luglio 21 agosto
3 31 agosto 18 settembre
4 02 ottobre 16 ottobre
5 31 ottobre 16 novembre
6 30 novembre —-