Dal 1° gennaio 2020, la legge di Bilancio vieta l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale per il recupero delle spese detraibili.
Il pagamento potrà dunque essere effettuato solo mediante:
- carte di credito/debito
- bancomat
- bonifico bancario
- bonifico postale
- assegni
La norma riguarda le spese indicate nell’articolo 15 del DPR 917 (TUIR) ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:
- Interessi passivi mutui prima casa
- Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
- Spese mediche
- Veterinarie
- Funebri
- Frequenza scuole e università
- Assicurazioni rischio morte
- Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
- Affitti studenti universitari
- Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
- Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
La norma prevede due eccezioni, resta infatti ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:
- i medicinali e i dispositivi medici,
- nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.