Dal 1° gennaio 2020, la legge di Bilancio vieta l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale per il recupero delle spese detraibili.

Il pagamento potrà dunque essere effettuato solo mediante:

  • carte di credito/debito
  • bancomat
  • bonifico bancario
  • bonifico postale
  • assegni

La norma riguarda le spese indicate nell’articolo 15 del DPR 917  (TUIR) ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

  • Interessi passivi mutui prima casa
  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Spese mediche
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazioni rischio morte
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

La norma prevede due eccezioni, resta infatti ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:

  • i medicinali e i dispositivi medici,
  • nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.