Con il provvedimento del 18 ottobre 2021, l‘Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per pagare le somme dovute a seguito degli avvisi bonari, con la ridefinizione agevolata prevista dal decreto Sostegni.

Oggetto della suddetta definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. In particolare:

  • per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020;
  • per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

L’agevolazione consiste nella possibilità di sanare le irregolarità del 2017 e 2018 versando solo imposte ed interessi, escluse sanzioni e somme aggiuntive. I contribuenti che accettano la proposta di definizione agevolata dell’Agenzia delle Entrate devono pagare entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso bonario.

I requisiti da rispettare per poter usufruire dell’agevolazione sono:

  • essere titolari di partita IVA attiva al 23 marzo 2021;
  • aver subito calo del volume d’affari maggiore del 30% nel 2020 rispetto all’anno d’imposta precedente

Nel caso di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si considerano i ricavi e compensi del 2019 e del 2020.

I soggetti che intendono accedere alla definizione agevolata, dovranno presentare l’autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il suddetto termine, l’autodichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento.