Il Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, pubblicato nella G.U, serie generale, del 24 ottobre 2016 n. 249, come modificato ed integrato dalla legge di conversione, ha introdotto all’art. 6 nella sua versione definitiva la definizione agevolata dei carichi esattoriali (c.d. rottamazione dei ruoli).
Pertanto, anche sul sito Equitalia sono oramai operative le modalità di adesione a tale procedura.
Come anticipato dallo Studio Nicchi nei precedenti articoli, la definizione agevolata era bisognosa di correzioni, integrazioni e chiarimenti che sono arrivati nel mese in corso ed hanno reso più “appetibile” l’adesione. Innanzi tutto, è stato allungato al 31 marzo 2017 il termine per la presentazione della relativa domanda. Si rammenta che dopo l’invio della richiesta l’ente esattore non potrà procedere ad azioni esecutive (tradotto in termini più semplici: pignoramenti) né iscrivere ipoteche o fermi amministrativi. Resteranno, invece, le ipoteche e le ganasce fiscali già avviate.
Sono stati inclusi anche i ruoli esattoriali emessi nel 2016. Ridefinito anche il numero e le relative scadenze delle rate. Queste ultime passano a cinque, di pari importo ogni anno, ed andranno versate secondo il seguente calendario:
– la prima entro luglio 2017;
– la seconda entro settembre 2017;
– la terza entro novembre 2017;
– la quarta entro aprile 2018;
– la quinta entro settembre 2018.
Da notare che le prime tre rate accoglieranno il 70% delle somme dovute.
Dopo un attento esame della situazione debitoria attraverso la richiesta di un estratto dei ruoli pendenti e conseguente valutazione della convenienza economica, l’eventuale presentazione della domanda di adesione potrà essere effettuata entro il termine suddetto mediante consegna a mano presso gli sportelli dell’agente di riscossione o tramite PEC.
Le ultime modifiche introdotte hanno sicuramente reso maggiormente appetibile la definizione agevolata. La possibilità di chiudere i conti con l’agente della riscossione per i ruoli affidati tra il 2000 e il 2016 alletta molto soprattutto per gli sconti significativi. Si può arrivare anche fino al 50% grazie alla sterilizzazione di sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione per chi aveva un piano di rateazione in corso. La percentuale è variabile anche in considerazione dell’anzianità della cartella (e qui a pesare sono gli interessi maturati) e delle sanzioni applicate sull’imposta contestata nell’avviso di accertamento originario.
Un discorso a parte va fatto per le multe stradali. In questo caso, infatti, la sanzione amministrativa è il “cuore” stesso della contestazione per la violazione al Codice della strada e quindi chi vorrà rottamare le cartelle si vedrà detrarre solo gli interessi e le maggiorazioni previste per i ritardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981.
E’ chiaro come ogni situazione vada attentamente analizzata caso per caso per stabilirne la convenienza e stimarne la misura del risparmio generato con l’adesione.
Lo studio Nicchi è già pronto a poter guidare e consigliare il contribuente in tutte le fasi della procedura ed in special modo nella fase dei conteggi di convenienza iniziali.
Ove fossi interessato ad una potenziale adesione, ti chiediamo di compilare il form di richiesta di info e contatto presente nel sito www.studionicchi.com o di voler contattare direttamente lo studio ai recapiti telefonici ed email indicati. Ti risponderemo nel minor tempo possibile fornendo i dettagli ed i costi dell’iter procedurale da seguire.
Fatto salvo il termine ultimo di adesione (31/03/2017), ti consigliamo di procedere quanto prima ove interessato al fine di instradare in tempi certi la pratica dato l’elevato numero di adesioni.
STUDIO NICCHI
Dott. Gianluca Nicchi