In risposta all’istanza di interpello n.197/E/2019, in cui una società chiedeva se fosse possibile dedurre le perdite relative a crediti vantati nei confronti di imprese estere inadempienti e oramai prescritti, l’Agenzia delle Entrate afferma che la prescrizione del credito costituisce elemento “certo e preciso” legittimante la deduzione della perdita su crediti, purchè l’inattività del creditore nel suo recupero non abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale, la quale va desunta dai fatti e dalle circostanze del caso concreto.
In particolare, l’istante vantava crediti nei confronti di imprese residenti in un Paese extraeuropeo risultanti cessate. Era stato evidenziato dai legali come, secondo le regole poste dal diritto internazionale privato, la normativa applicabile fosse quella del Paese estero e secondo la quale i crediti erano da considerarsi prescritti.
L’Agenzia ha respinto il diritto alla deduzione dei crediti prescritti, affermando che il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore. La società, infatti, si era limitata a gestire in modo informale le pratiche di recupero del credito e non si era mai accorta di anomalie e difficoltà finanziarie dei debitori. Non aveva inoltre sottoscritto alcuna polizza assicurativa a copertura del rischio di credito.
Secondo le l’istante, le perdite sarebbero state deducibili, attesa la prescrizione dei crediti compiutasi ai sensi degli articoli:
- 106 Tuir, che vincola la deducibilità della svalutazione entro un determinato importo parametrato all’ammontare dei crediti iscritti in bilancio;
- 101, comma 5, Tuir, che limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli “elementi certi e precisi”.
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che occorre valutare attentamente gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma e, poichè i debiti sono stati effettuati in un Paese extraeuropeo, è necessario dotarsi della dichiarazione di insolvenza dei debitori stranieri emessa dalla Sace e dimostrare la definitiva perdita del credito, secondo le regole previste nello Stato del debitore.
Secondo quanto riportato nelle circolari AdE 26/E/2013 e 10/E/2014, la prescrizione rappresenta un elemento certo e preciso nel momento in cui si provi che l’inattività del creditore non sia dipesa da una propria volontà di privilegiare il debitore, «la prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva. Resta salvo il potere dell’Amministrazione di contestare che l’inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale».
In conclusione, l’indeducibilità delle perdite su crediti è derivata dalla condotta inerte dell’istante nella riscossione dei crediti scaduti. L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che si giungerebbe a differenti conclusioni, se la società istante acquisisse degli elementi probatori tesi a dimostrare lo stato di effettiva insolvenza dei debitori e la conseguente inesistenza di qualsivoglia intento liberale derivante dall’inerzia nel recupero dei crediti.