Con il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate definisce modalità e termini per richiedere il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal decreto Sostegni bis.
Si ricorda che il suddetto contributo è destinato a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono professione o reddito agrario titolari che nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto abbiano registrato ricavi non superiori ai 10 milioni di euro ed ai soggetti per i quali si sia verificato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Nel caso in cui il contribuente abbia i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni-bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato. L’importo erogato non può superare i 150 mila euro.
Le domande per i contributi a fondo perduto potranno essere inviate:
- dal 5 luglio tramite l’area riservata del portale «Fatture e corrispettivi» del sito internet delle Entrate;
- dal 7 luglio tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata non oltre il 2 settembre 2021.
La domanda per il fondo perduto alternativo deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati del soggetto richiedente
- il settore di attività in cui opera il richiedente;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
- l’indicazione dei ricavi o compensi complessivi dell’anno 2019 (che non deve essere superiore ai 10 milioni di euro);
- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 6 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, ossia i soggetti esclusi;
- l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
- la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
La novità più rilevante è la sezione della domanda dedicata agli aiuti di Stato ricevuti, il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (Temporary Framework).
In essa, il contribuente deve autocertificare:
- il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano;
- l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (quadro A);
- i codici fiscali dei soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta si superasse l’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti. Se il limite massimo di aiuti di Stato è già stato superato, non si può procedere con la richiesta.
Infine, si potrà indicare la modalità di erogazione del contributo: tramite accredito su conto corrente o sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24.