Il Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, include importanti disposizioni, molte delle quali collegate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le principali misure del Decreto Milleproroghe, vi è la proroga fino al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di lavoro agile (smart working) introdotta dal Decreto Rilancio.

L’articolo 19 del suddetto decreto infatti, stabilisce che “i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.

I datori di lavoro privati devono comunicare in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori “fragili” sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021. I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono nominarne uno, fino alla suddetta data, o fare richiesta di visita medica ai servizi territoriali dell’Inail.

Rinviate anche numerose misure in ambito scolastico e universitario, medico-sanitario, esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti.

Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell’Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

Ulteriore disposizione è la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021, con ripresa della decorrenza dalla fine del periodo di sospensione.