Il D.L n. 23 dell’8 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prevede una proroga per i versamenti fiscali e contributi di aprile e maggio 2020.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi i versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • all’imposta sul valore aggiunto;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I contribuenti potranno effettuare i versamenti in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di parti importo a decorrere dal medesimo mese.

 Possono usufruire di tale proroga:

  • le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta
  • le imprese e professionisti  con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dopo il 31 marzo 2019

residenti delle 5 province più colpite dall’emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) possono beneficiare della sospensione del versamento IVA se hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

Inoltre, per alcune attività maggiormente esposte all’emergenza epidemiologica (imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, è stata poi estesa alle federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali e altri soggetti), il DL n. 18/2020 aveva già disposto la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei suddetti versamenti a prescindere dalla effettiva diminuzione del fatturato.