Il Decreto fiscale (D.L. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, prevede importanti novità in materia di rottamazione-ter e del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali e, nello specifico:

  • la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE»;
  • l’ estensione a 150 giorni del termine di pagamento delle cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021;
  • nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19.

 

L’art. 1 del D.L. 146/2021 prevede la riammissione ai benefici della rottamazione-ter e del saldo stralcio per coloro che non hanno potuto versare le rate 2020,  che  andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021.

Nello specifico, dovranno essere corrisposte entro il 30 novembre 2021, oltre alle rate 2020:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

E’ possibile beneficiare dei c.d. “5 giorni di tolleranza”, di conseguenza, il pagamento potrà essere effettuato entro il 6 dicembre 2021.

 

L’art. 2 della norma prevede l’estensione dei termini di pagamento per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

In particolare, tale termine viene esteso da 60 a 150 giorni, senza l’applicazione di interessi di mora né di attività di recupero da parte dell’agente della riscossione.

 

Anche l’articolo 3 del Decreto fiscale contiene novità, con nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19.

Per le rateizzazioni concesse nel suddetto periodo è prevista l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.

Per le rateizzazioni concesse dopo dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.

Infine, per i contribuenti con piani di dilazione in essere alle date indicate come inizio dell’emergenza, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 viene spostato dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato  delle FAQ Per fare chiarezza sulle agevolazioni previste dal Decreto.