Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha esteso a tutti i libri e registri contabili tenuti in forma elettronica la deroga dell’obbligo di stampa, attualmente previsto per i soli registri IVA

A seguito della modifica dell’art. 12-octies del decreto “Crescita”, i registri contabili dovranno infatti essere stampati solo in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Si amplia l’ambito di applicazione dell’articolo 7 del dl 357/1994 in base al quale la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

La deroga dell’obbligo di stampa non è stata però accompagnata da una disciplina specifica in merito alle modalità di assolvimento del tributo. In assenza dell’obbligo di stampa periodica della contabilità, l’imposta di bollo potrebbe essere assolta in base alle registrazioni e potrebbe essere versata in un’unica soluzione mediante modello F24 online.

Il 17 gennaio 2020, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e la Fondazione Nazionale Commercialisti, hanno pubblicato hanno pubblicato un documento di ricerca sulle “Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo“.

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diversamente disciplinate in funzione della modalità di tenuta della contabilità.

  • se la contabilità è tenuta in modalità cartacea: l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di pagine nella misura di 16 euro per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfetaria; ovvero 32 euro per tutti gli altri soggetti. In tal caso l’imposta può essere assolta attraverso il pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate che rilascia contrassegno oppure mediante pagamento tramite modello F23.
  • se la contabilità è tenuta su supporto informatico: l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, nella medesima misura indicata per la contabilità analogica. Il D.M. del 17 giugno 2014 prevede che l’imposta sia assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online.

Secondo l’attuale normativa si potrebbero verificare le seguenti ipotesi:

  • tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione sostitutiva: in questo caso, la normativa impone che l’imposta di bollo venga assolta in un’unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello F24 online;
  • tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa periodica su carta (anche se non più obbligatoria): in questo caso è necessario assolvere l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine e non del numero di registrazioni, attraverso l’apposizione dell’apposito contrassegno, oppure mediante pagamento tramite modello F23;
  • tenuta dei libri contabili con sistemi informatici e conservazione tradizionale (vale a dire non sostitutiva), con stampa solo occasionale su carta (al momento di eventuali verifiche): in questa ipotesi, nonostante non ci si trovi in presenza di una conservazione sostitutiva della contabilità e, quindi, non sussista alcun obbligo normativo, sembrerebbe comunque preferibile liquidare l’imposta in base alle registrazioni e versarla in un’unica soluzione mediante F24 online. Tuttavia, è possibile ipotizzare che, qualora si scelga di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili, si possa liquidare l’imposta di bollo in funzione del numero di pagine (generate al momento della stampa in “pdf”), utilizzando per il pagamento il modello F23.