L’emendamento approvato in sede di conversione in legge del decreto Aiuti dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, introduce numerose modifiche all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 in materia di rateizzazione delle cartelle esattoriali, applicata anche per debiti separati.
La prima novità riguarda appunto la possibilità di parcellizzare il debito da rateizzare.
Attualmente, quando il debitore presenta domanda di dilazione, l’agente della riscossione verifica il totale del debito a ruolo predisponendo il piano di rientro per l’intera somma. Non è prassi diffusa concedere la possibilità di dilazionare solo alcuni dei carichi scaduti.
Con la nuova norma ci sarà invece la possibilità di consentire la proposizione di istanze autonome, con riferimento alle singole partite di ruolo.
Viene poi raddoppiato da 60 mila a 120 mila euro, il limite delle somme iscritte a ruolo ricomprese in ciascuna richiesta, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica. Il nuovo tetto deve essere confrontato con ciascuna istanza, senza dover necessariamente sommare la totalità dei carichi affidati.
La rateizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate in 6 anni.
Il numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal piano rateale viene innalzato da 5 a 8. La suddetta decadenza non impedisce comunque di chiedere la rateazione per partite diverse da quelle decadute.
Infine, a differenza dell’attuale legislazione in cui si si è riammessi al piano di rientro decaduto versando per intero le rate pregresse, un’ulteriore modifica prevede che non si possa chiedere una nuova dilazione dei pagamenti per un piano decaduto.
Le nuove regole decorreranno a partire dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.