La Corte di Cassazione, con la sentenza n.42113 depositata il 14 ottobre 2019, afferma che il datore di lavoro inadempiente nel pagamento di ritenute previdenziali e assistenziali, risponde del reato di omesso versamento, se supera la soglia annua di punibilità.
La verifica dell’omissione di versamento delle ritenute deve essere effettuata facendo riferimento al periodo che intercorre tra il 16 gennaio e il 16 dicembre, per gli emolumenti corrisposti rispettivamente nel dicembre dell’anno precedente e nel novembre dell’anno in corso.
Attualmente, la norma attribuisce valenza penale agli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui e attribuendo la sanzione amministrativa a quelli di importo inferiore.
In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, la presentazione da parte del datore dei modelli DM 10, riguardanti sia le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e agli obblighi contributivi, è valutabile come prova della effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, sempre che in atti non vi siano risultanze contrarie.
Le Sezioni Unite avevano osservato la sua non configurabilità in assenza del materiale esborso dalle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, da interpretarsi nel senso che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta al creditore.
La Cassazione afferma il principio per cui la presentazione da parte del datore degli appositi modelli DM 10/2, riguardanti le retribuzioni e l’ammontare degli obblighi contributivi, è valutabile, come prova dell’effettiva corresponsione degli emolumenti ai lavoratori per effetto dell’attestazione di avvenuta ricezione in via telematica dei modelli da parte dell’Inps e della testimonianza sul punto del funzionario accertatore.
Dal modello DM10 risultava che il datore aveva omesso l’apposita indicazione di non aver trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti, inoltre aveva dato priorità alle retribuzioni e alla manutenzione dei mezzi funzionali all’attività aziendale, rispetto al versamento delle ritenute previdenziali.
Secondo la Cassazione, è infatti onere dell’imprenditore adempiere al proprio obbligo contributivo, anche se ciò comporta l’impossibilità di pagare i compensi nel loro intero ammontare.