Dal 1° gennaio 2021 è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva relativo al 2020.
I contribuenti che utilizzano in compensazione il credito Iva annuale del 2020 per importi non superiori a 5.000 euro, possono presentare il modello F24 senza preventivo invio della dichiarazione annuale Iva.
Per coloro che, invece, intendono compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, è necessario che la dichiarazione sia dotata del “visto di conformità”.
La dichiarazione annuale IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2021 fino al 30 aprile 2021, la compensazione del credito annuale asseverato può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
I suddetti vincoli sulla compensazione dei crediti IVA riguardano esclusivamente le compensazioni “orizzontali” dei crediti IVA (ovvero quelle effettuate con altri tributi diversi dall’Iva o contributi) e non quelle “verticali”.
E’ possibile compensare il residuo credito IVA maturato nel 2019 già indicato nella dichiarazione IVA 2020, tale credito può essere utilizzato in compensazione fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA 2021 per il 2020.
Il modello F24 deve essere inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisconline.
Il visto di conformità dovrà essere rilasciato da un soggetto abilitato: dottore commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro, periti ed esperti tributati iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/93, responsabile fiscale del CAF imprese, responsabile fiscale del CAF dipendenti.
In tema di compensazione di crediti è previsto un limite di 700.000 euro per ciascun anno solare.
I contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA calcolato sul periodo d’imposta 2019 pari almeno ad 8, sono esonerati, fino a 50.000 euro all’anno, dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, l’esonero vale anche ai fini della compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2021.
Ai sensi del DL 78/2010, è vietato utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
In caso di inosservanza, si applica la sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato. È tuttavia ammessa la possibilità di pagare, anche parzialmente, i ruoli erariali tramite compensazione.
La legge di bilancio 2018, ha previsto per l’Agenzia delle Entrate, la facoltà di sospendere, per un periodo massimo di 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio.
E vietato utilizzare inoltre la compensazione del credito IVA sono stati disposti nei riguardi di soggetti nei confronti dei quali:
- sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA;
- sia stato notificato il provvedimento di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).