Lo scorso 2 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 19/2024, che introduce un credito di imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Il Decreto PNRR dovrà essere convertito in legge entro il 1° maggio 2024.

Possono beneficiare del cosiddetto credito transizione 5.0, tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito.

Tutti le imprese ammesse devono essere in regola con gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo senza continuità aziendale o che hanno ricevuto sanzioni interdittive.

Per accedere all’incentivo è necessario effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, inoltre, è necessario che gli stessi siano inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una

Infine, la riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

Tra i beni si considerano inclusi anche:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti basati su:

  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Tra i costi ammissibili, sono previsti anche quelli per la formazione del personale, che non potranno superare il 10% del costo dell’intero investimento e comunque il limite massimo di € 300 mila euro. I corsi dovranno inoltre essere erogati da soggetti esterni, non è prevista la formazione interna.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo:

  • dal 35% al 45% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • dal 15% al 25% della spesa per gli investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • dal 5% al 15% della spesa, per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni.

Per accedere al credito d’imposta è necessario presentare un’istanza telematica al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), unitamente ad una comunicazione riguardante la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con successivo decreto che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

  • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
  • b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Il credito maturato, si potrà compensare in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025. L’eventuale residuo potrà essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto

Il nuovo incentivo non è invece cumulabile con il credito d’imposta 4.0 e con il credito Zes unica 2024.