Con la circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dall’art. 28 del decreto Rilancio.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- in compensazione, nel modello F24 (codice tributo 6920);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; a tal riguardo l’Agenzia ha chiarito che occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta;
- può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
I contribuenti potranno decidere di cedere il credito “in conto canone”, scalandolo cioè dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando l’accettazione da parte del locatore.
Il credito d’imposta è concesso a:
- i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019;
- i soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Per le strutture alberghiere, il credito d’imposta spetta a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
Tra i soggetti ammessi al credito d’imposta, la circolare n. 14/E/2020 include anche i contribuenti forfettari e gli agricoltori, sia se determinano il reddito su base catastale, sia se producono reddito d’impresa.
La misura del credito è stabilita in percentuale pari al:
- 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività agricola, d’impresa o di lavoro autonomo.
- 30% per i contratti di affitto d’azienda e per i contratti aventi ad oggetto servizi a prestazioni complesse, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività economica
Il nuovo credito di imposta comprenderà tre mensilità: marzo, aprile e maggio 2020.
Condizione necessaria per poter fruire del credito è il pagamento del canone di locazione; in caso di mancato pagamento, infatti, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento.
Il bonus introdotto con il decreto Rilancio non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 65 del decreto “Cura Italia”.