In caso di omessa dichiarazione, il contribuente ha comunque diritto a recuperare il credito d’imposta senza la necessità di ricorrere all’istanza di rimborso.
Questa la sentenza emessa con l’ordinanza n. 25288 del 9 ottobre 2019, con la quale la Corte di Cassazione respinge il ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accoglie, invece, quello incidentale del Contribuente.
Quest’ultimo ha quindi diritto a vedersi riconosciuto il credito d’imposta, previa dimostrazione della sua esistenza, pure nel caso di avere omesso la presentazione della relativa dichiarazione. Deve comunque dimostrare, fornendo idonea documentazione, l’effettiva esistenza contabile del credito non dichiarato e devono inoltre essere rispettati i termini di legge per il diritto alla detrazione.
Nel processo tributario, l’Agenzia delle Entrate non ha riconosciuto il credito del contribuente, sostenendo che esso, avendo omesso la dichiarazione per il 2006, avrebbe dovuto attivare la procedura di rimborso soltanto dopo avere versato l’importo dovuto.
Nel caso di specie, sono anche stati richiesti gli interessi per il mancato pagamento di una somma con riferimento alla quale il contribuente vantava un credito d’imposta fatto valere in compensazione.
La Corte di Cassazione afferma che “detto credito assume valore dal momento in cui è sorto e siffatto momento và individuato non nella presentazione della dichiarazione, ma in quello di verificazione dei suoi presupposti”. Quale conseguenza di ciò, se il credito può essere utilizzato in compensazione, non sono dovute le sanzioni da omesso versamento e, analogamente, nemmeno gli interessi.