In arrivo un nuovo credito d’imposta per la formazione 4.0, destinato a incentivare gli investimenti in beni strumentali, materiali e immateriali.

Il credito d’imposta, diversificato a seconda della spesa sostenuta e del tipo di bene acquistato, spetta a condizione che nella fattura venga indicato il relativo riferimento normativo, che l’investimento sia relativo a beni strumentali nuovi e che il beneficiario sia residente in Italia.

Il nuovo piano Nazionale Transizione 4.0 si applica agli investimenti effettuati a partire da novembre 2020 e fino al mese di dicembre 2022, con possibilità di completare l’investimento entro il 30 giugno 2023.

L’agevolazione riguarda gli investimenti in:

  • beni materiali strumentali nuovi;
  • beni immateriali strumentali nuovi, comprese le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il suddetto credito spetta in maniera differenziata in base alle diverse tipologie di beni, in particolare:

  • per i beni strumentali nuovi (ex super ammortamento), si è passati dal 6% al 10% per il solo 2021. Dal 1° gennaio 2022 si tornerà al 6%. Per gli investimenti effettuati nel 2021 legati al lavoro agile, l’incremento è al 15%;
  • per i beni immateriali non 4.0, è stato introdotto un credito d’imposta del 10% per gli investimenti per il 2021, pari al 6% nel 2022;
  • per i beni rientranti nel piano Industria 4.0  (ex iper ammortamento) si è passati dal 20% o 40% al 10%, 30% o 50% a seconda dei casi;
  • per i beni immateriali 4.0 si è passati dal 15% al 20%.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24.

Per gli investimenti in beni strumentali “ex super ammortamento” e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è utilizzabile in un anno.

Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni anziché i 5 previsti a legislazione vigente.

Con la risoluzione n. 3/2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce le regole operative per la compensazione, stabilendo i seguenti codici tributo:

  • 6935 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi, diversi dai beni di cui agli allegati A e B;
  • 6936 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A;
  • 6937 – Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B.