L’ordinanza della Cassazione n.37208, depositata lo scorso 29 novembre 2021, riguarda il tema di detraibilità dell’iva e di deducibilità dei costi.
Nel caso di specie, viene contestata la dicitura generica ed incompleta della fattura “servizio di accantonamento e incestamento di prodotti ortofrutticoli”. Secondo l’Agenzia delle Entrate infatti, tale dicitura non rispetta il requisito dell’indicazione della qualità , quantità e luogo della prestazione necessario in base a quanto previsto dall’art. 21 comma 2 lettera g) del DPR 633/72
Un costo per prestazione di servizi è deducibile, e la relativa IVA risulta detraibile, non solo se la spesa è inerente all’attività imprenditoriale, ma la fattura deve anche contenere l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi oltra alla data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
Secondo la CTR la lacuna era stata colmata dal rinvio ad un contratto di appalto stipulato con la società al quale si riferivano le fatture, tuttavia, il contratto di appalto era carente in ordine a corrispettivo, modalità e quantità delle prestazioni.
I giudici di legittima hanno quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rilevando che i giudici di merito si sarebbero “limitati a ponderare la regolarità del contratto di appalto senza verificare la concreta idoneità dello stesso ad integrare il contenuto delle fatture”, sottolineando l’importanza della corretta e completa compilazione delle stesse.
In conclusioni, l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura ma deve tenere conto anche delle informazioni complementari fornite dal soggetto.