Le domande per la richiesta del contributo a fondo perduto, previsto dal decreto Rilancio, potranno essere presentate a partire dal 15 giugno e non oltre il 13 agosto 2020.

Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse dal 25 giugno fino al al 24 agosto.

Per ottenere il contributo a fondo perduto occorre presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica; tale domanda potrà essere presentata anche dagli intermediari fiscali autorizzati che siano delegati al servizio del cassetto fiscale o ai servizi della fatturazione elettronica sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Solo se l’ammontare del contributo è superiore a 150.000 euro il modello deve essere firmato digitalmente dal richiedente ed essere inviato esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

A seguito della richiesta, il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Ricordiamo che il contributo può essere erogato a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita IVA che:

  • esercitino attività di impresa con ricavi “tipici” fino a 5 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali svolte);
  • esercitino attività di lavoro autonomo con compensi fino a 5 milioni di euro nel 2019;
  • siano titolari di reddito agrario

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 (ovvero la perdita del fatturato sia superiore al terzo) considerando la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato di aprile 2019:

  • 20% se i ricavi o compensi sono stati <= ad euro 400.000;
  • 15% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 400.000 e <= ad euro 1.000.000;
  • 10% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 1.000.000 e<= ad euro 5.000.000

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo fino 1.000 euro alle persone fisiche e fino a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche qualora il contributo loro spettante, calcolato con le modalità già esposte, fosse di importo inferiore al minimo o anche pari a zero se non calcolabile per mancanza di elementi di confronto.

Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale. Nell’ultima parte della prima pagina del modello, oltre alla sottoscrizione dell’istanza, occorre quindi indicare il codice IBAN del conto corrente, intestato al soggetto richiedente.

L’istanza conterrà anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, da compilare nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro.