Il 7 giugno, nel corso dell’audizione presso la Commissione Bilancio della Camera sulle novità del decreto Sostegni bis, il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha annunciato che i pagamenti automatici dei contributi a fondo perduto saranno erogati a partire dal 16 giugno.

Dal 23 giugno, invece, sarà invece possibile fare domanda per il secondo tipo di aiuti previsti dal provvedimento bis.

La nuova misura si articola su 3 soluzioni:

  • contributo automatico per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 e il 2020;
  • contributo alternativo basato sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  • contributo perequativo.

 

CONTRIBUTO AUTOMATICO

La prima agevolazione del decreto Sostegni bis parte quindi dal 16 giugno.

Il contributo automatico spetta ai titolari di partita Iva (attiva alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 10 milioni di ricavi e compensi e, in caso di calo di fatturato pari almeno al 30 per cento tra il 2019 e il 2020, che hanno richiesto e ottenuto il contributo del primo decreto Sostegni e che non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito il precedente contributo.

Il nuovo contributo è di importo pari al 100% del contributo spettante in base al primo decreto Sostegni ed è corrisposto dell’Agenzia delle Entrate con la medesima modalità scelta per il precedente, tramite bonifico postale o bancario oppure sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Non occorre presentare domanda in quanto il suddetto aiuto viene erogato automaticamente dall’Agenzia delle Entrate.

 

CONTRIBUTO ALTERNATIVO

Secondo le dichiarazioni del Ministro dal 23 giugno sarà possibile presentare domanda per il secondo tipo di contributo previsto dal Sostegni bis.

Il suddetto contributo è destinato a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono professione o reddito agrario titolari che nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto abbiano registrato ricavi non superiori ai 10 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto alternativo viene calcolato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

  • 60%per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
  • 50%per i soggetti con ricavi o compensi tra 100 mila e 400 mila euro;
  • 40%per i soggetti con ricavi o compensi tra 400 mila e 1 milione di euro;
  • 30%per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
  • 20%per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 milioni e 10 milioni di euro.

L’importo erogato non può superare i 50 mila euro. 

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo del primo decreto Sostegni, invece, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi si applicano le seguenti percentuali:

  • 90%, se i ricavi o i compensi 2019 sono stati non superiori a 100 mila euro;
  • 70%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 100 mila euro e minori o uguali a 400 mila di euro;
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 400 mila euro e minori o uguali a un milione di euro;
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori ad un milione di euro e minori o uguali a 5 milioni di euro;
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono stati superiori a 5 milioni di euro e minori o uguali a 10 milioni di euro.

Per ottenere il contributo alternativo, si dovrà presentare la domanda all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, secondo termini e modalità che saranno definiti con apposito provvedimento.

Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo alternativo emerge un contributo inferiore rispetto a quello “automatico”, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

 

CONTRIBUTO PEREQUATIVO

Il terzo contributo a fondo perduto partirà a fine estate e spetterà infine ai titolari di partita IVA che hanno subito un peggioramento del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 2019 e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Potranno beneficiare di tale contributo i soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto Sostegni bis (2019 per i soggetti aventi periodo di imposta coincidente con l’anno solare), con partita Iva attiva al 26 maggio 2021.

L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021 tuttavia, il 15 giugno, il CNDCEC ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia per prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.