I dati relativi all’ultima “Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull’attività delle commissioni tributarie – Anno 2020”, pubblicati dalla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Dipartimento delle Finanze (MEF) nell’ultimo rapporto trimestrale sul contenzioso tributario, dimostrano che, nel quarto trimestre del 2020, si registra una diminuzione tendenziale del 36,4 % per i nuovi ricorsi e del 29,9 % per le definizioni, per effetto delle misure emergenziali Covid-19.
Alla data del 31 dicembre 2020 “le controversie tributarie pendenti, pari a 345.285, sono aumentate del 2,85% rispetto al 31 dicembre 2019; il raffronto con il dato del 30 settembre 2020 registra, invece, una diminuzione delle pendenze del 5,92% sostenuta dall’incremento delle definizioni nel trimestre in esame.”
Rispetto all’anno 2019 i flussi in entrata del contenzioso continuano a registrare valori ancora limitati dagli effetti della pandemia in corso, 16.344 controversie in meno rispetto all’analogo periodo del 2019.
Stante la perdurante crisi economica, ed in vista della ripresa delle attività accertative, la riscossione provvisoria del terzo delle maggiori imposte accertate in pendenza di giudizio rappresenta sicuramente un pesante fardello da sostenere.
In questo contesto, nell’ipotesi in cui il legislatore non intendesse modificare l’art. 15 del DPR n. 602/1973, al contribuente non resta che affidarsi all’istanza di sospensione di cui all’art. 47 del DLgs. 546/1992.
Questo strumento, però, non si è dimostrato storicamente efficace. Si evidenzia, infatti, nell’ultima “Relazione sul monitoraggio dello stato del contenzioso tributario e sull’attività delle commissioni tributarie – Anno 2020”, edita dalla Direzione della Giustizia tributaria del MEF, che le istanze di sospensione presentate nei ricorsi di primo grado hanno uno scarso appeal nei confronti dei giudici tributari provinciali.
Dai dati dell’attività processuale del 2019 si evince che, delle 63.592 istanze di sospensione presentate su scala nazionale le Commissioni tributarie, ne sono state decise solamente 25.044, di conseguenza, il 60,61% non sono state nemmeno prese in considerazione.
Per di più, delle 25.044 istanze decise, ne sono state accolte soltanto 10.575, pari al 42,23%. Se poi si confronta il dato delle istanze accolte con quelle presentate, ne deriva che solo nel 16,6% dei casi viene concessa la sospensione.
Inoltre, il rischio per il contribuente è quello di andare oltre i 180 giorni di blocco delle azioni esecutive che decorrono dall’affidamento del carico all’agente della riscossione poiché, il tempo medio su scala nazionale per la decisione dell’istanza, è pari a 150 giorni dall’avvenuta presentazione, con ben 17 Commissioni che superano abbondantemente questa tempistica.