Lo scorso 27 maggio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 19/E per fornire chiarimenti in merito alle novità relative all’edilizia agevolata.
Il committente, pubblico o privato, ha l’onere di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Il soggetto che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto ad indicare nel contratto di prestazione d’opera che “i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2008.”
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
Il DURC di congruità è rilasciato, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Nel caso in cui non si raggiungano gli attuali indici di congruità, scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
Qualora lo scostamento rispetto a tali indici sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascia ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. In questo caso, la Cassa edile/Edilcassa evidenzia all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a «regolarizzare» la posizione entro 15 giorni attraverso il versamento in Cassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Superati i 15 giorni, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, comporta l’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI) ed andrà ad incidere sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
La mancata congruità della manodopera può far decadere le agevolazioni fiscali.