L’obbligo di comunicare i dati 2013 relativi ai beni d’impresa concessi in uso a un socio o a un familiare dell’imprenditore, così tutte le informazioni inerenti al bene e alla persona che beneficia dello stesso, è previsto per il 30 ottobre 2014.
Per i soggetti, che utilizzano il bene aziendale, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo corrisposto costituisce “reddito diverso”, da far concorrere al reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 2, co. 36-terdecies del D.L. 138/2011.
D’altro canto all’impresa concedente, è preclusa la possibilità di dedurre i costi relativi ai beni dati in uso (ex comma 36-quaterdecies della citata norma).

L’adempimento sussiste in capo alla società concedente, esclusivamente in presenza di una differenza positiva tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo pagato alla società per il godimento del bene, differenza che, per il socio (o familiare dell’imprenditore) utilizzatore, integra un “reddito diverso”.
In alternativa, può provvedere alla comunicazione anche lo stesso socio o familiare.

I beni –
Tra i beni da inserire nella comunicazione vi sono autovetture e altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri beni (come cellulari, computer, ecc.), solo se di valore superiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva.
Restano esonerati dall’obbligo i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale, agli amministratori e al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit, nonché i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a Enc soci, che li utilizzano per soli fini istituzionali.
Infine non vanno inclusi gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni a uso pubblico per i quali spetta l’integrale deducibilità dei costi, nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

I dati da comunicare – Le informazioni richieste nella comunicazione sono:
tipologia di utilizzo del bene (uso esclusivo o non esclusivo);
data di subentro, se c’è stato un precedente utilizzatore;
data di inizio concessione bene (se l’utilizzo del bene è iniziato prima dell’1 gennaio 2012, va indicato “01012012”);
data di fine concessione bene, se nell’anno ha avuto fine il godimento del bene;
titolo con cui è concesso il bene, se in comodato, in uso o per altra forma di godimento;
corrispettivo relativo al godimento del bene, maturato per l’anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto;
valore di mercato del diritto di godimento del bene, determinato in base all’articolo 9, comma 3, del Tuir e ai criteri evidenziati nelle circolari 24/E e 36/E del 2012.

Attenzione, l’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, nel caso in cui si continua a utilizzare nell’anno di riferimento della comunicazione.

Con il secondo provvedimento, invece, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che non devono essere comunicati i finanziamenti della società concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore. Viceversa, è obbligatorio comunicare gli importi dei finanziamenti erogati dai soci alla società. La comunicazione diventa obbligatoria solo se l’importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, è pari o superiore a 3.600 euro (sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli apporti i cui dati sono già conosciuti dall’amministrazione finanziaria, come gli aumenti di capitale risultanti da un verbale dell’assemblea straordinaria registrato presso l’Agenzia delle Entrate).

Va infine precisato che i contribuenti che adottano il regime dei nuovi minimi, quello agevolato degli ex minimi, o delle nuove iniziative produttive e tutti i soggetti in contabilità semplificata sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, a meno che non posseggano un conto corrente specifico dedicato all’attività.

La sanzione per il mancato invio della comunicazione va da un minimo di  € 258 ad un massimo di € 2.065.