Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in G.U. 24/12/2019, n. 301, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità di compensazione dei crediti nel modello di delega F24, con l’introduzione dell’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione per le compensazioni riferibili ai crediti per imposte dirette e Irap, in aggiunta ad un obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici anche per i non titolari di partita Iva.
Nello specifico, dal 1° gennaio, i contribuenti potranno utilizzare soltanto l’importo fino a 5 mila euro. Inoltre, nonostante la necessaria emanazione del relativo provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, deve ritenersi immediatamente vigente anche il divieto di estinzione dei debiti fiscali con crediti dell’accollante.
In presenza di accollo del debito d’imposta di altro soggetto, di cui al comma 2, dell’art. 8 della legge 212/2000, è stato disposto che l’accollante deve eseguire il pagamento senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti; i versamenti eseguiti in frode alle disposizioni introdotte si devono considerare come non eseguiti e agli atti di recupero sono applicate determinate sanzioni, distinte per soggetto (accollante e accollato).
Le sanzioni in capo all’accollante, sono state determinate nella misura del 30% del credito utilizzato e, se il credito compensato risulta inesistente, le sanzioni, di cui all’art. 13, dlgs 471/1997, sono quantificate nella misura variabile dal 100 al 200% del credito utilizzato, restando entrambi i soggetti coobbligati in solido, sia per l’imposta che per gli interessi.
Dal 1° gennaio scorso è scattata, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, il blocco delle compensazioni, che si traduce nell’impossibilità di utilizzare, in compensazione e a partire dai primi giorni del 2020, il credito Iva annuale e/o trimestrale nonché i crediti Irpef, Ires e Irap e i crediti relativi alle imposte sostitutive, per importi superiori a 5 mila euro, in assenza di una preventiva presentazione delle istanze e/o dichiarazioni annuali da cui emergono i detti crediti.
Per poter utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte dirette e alle imposte sostitutive e Irap per un ammontare eccedente i 5 mila euro, il contribuente deve attendere la presentazione preventiva, ma non immediata, per effetto dei tempi necessari alla produzione e approvazione stessa dei modelli e delle procedure di controllo (non prima del mese di maggio per quelle riferibili ai redditi, ma si teme una dilazione ancora più lunga), della dichiarazione dei redditi (o delle istanze di rimborso) dove i crediti emergono e, dal decimo giorno successivo, presentare la detta delega tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso
Infine, il provvedimento dispone la specifica sanzione applicabile agli F24 presentati a partire dal mese di marzo 2020, contenenti compensazioni ritenute a rischio dai controlli dell’Agenzia delle Entrate Questa può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei versamenti con le deleghe F24. Se, in seguito all’attività di controllo, i crediti indicati nella delega risultano non utilizzabili, posta la comunicazione al contribuente, si rende applicabile la sanzione prevista.