Il Decreto Sostegni bis ha previsto, in tema di compensazione di crediti fiscali con modello F24, un innalzamento da 700 mila a 2 milioni di euro per quanto riguarda il 2021.
Per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle imposte sostitutive e all’IRAP, la compensazione può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa.
La compensazione dei crediti per imposte dirette IRAP, per importi fino a 5.000 euro, può avvenire prima della presentazione della dichiarazione dai quali emergono, a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d’imposta.
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione non si applica alla compensazione dei:
- crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
- crediti emergenti dal modello 770
Per la compensazione dei crediti derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP per importi superiori a 5.000 euro, è necessario che la dichiarazione sia dotata del “visto di conformità”, il quale dovrà essere rilasciato da un soggetto abilitato: dottore commercialista o esperto contabile, consulente del lavoro, periti ed esperti tributati iscritti nei ruoli tenuti dalla CCIAA al 30/09/93, responsabile fiscale del CAF imprese, responsabile fiscale del CAF dipendenti.
In alternativa, i contribuenti possono avvalersi della sottoscrizione di un soggetto che esercita il controllo contabile, il quale dovrà apporre la propria firma nella colonna “firma per attestazione”.
Coloro che beneficiano del regime premiale ISA, sono esonerati dal visto di conformità o dalla sottoscrizione del soggetto che esercita il controllo contabile, per un credito non superiore ai 20.000 euro annui riferito a ciascuna tipologia di credito.
I contribuenti che hanno ottenuto un punteggio ISA pari almeno ad 8 per il periodo d’imposta 2020 oppure pari a 8.5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità fiscale ottenuti per il 2019 e il 2020, devono dunque barrare la casella “esonero dall’apposizione del visto di conformità”.
Sono esclusi dal regime premiale ISA i modelli 770.