Con il decreto attuativo firmato lo scorso 24 marzo, il Mise fissa le modalità di trasmissione delle domande delle agevolazioni a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche ha una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.

La domanda di accesso ai bonus partirà  il 3 maggio alle ore 12.00, fino alla scadenza del 24 maggio 2022.

Per richiedere l’agevolazione non è previsto alcun click day, qualora le risorse non risultino sufficienti a soddisfare le richieste, il ministero dello Sviluppo ridurrà in modo proporzionale il contributo.

Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.  Inoltre, l’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e l’autenticazione esclusivamente tramite la Carta Nazionale dei Servizi.

A beneficiare dei suddetti contributi saranno le attività di commercio al dettaglio che presentano i seguenti requisiti:

  • limite di fatturato non superiore a 2 milioni di euro nel 2019;
  • riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato.

L’ammontare del contributo è differenziato in tre fasce, da modulare in base ai ricavi conseguiti dalle singole attività:

  • 60% della perdita per le attività con fatturato complessivo inferiore a 400 mila euro;
  • 50% della perdita per le attività i cui ricavi sono compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
  • 40% della perdita per le attività i cui ricavi sono compresi tra 1 milione d 2 milioni di euro.

Di seguito, i Codici Ateco di tutte le attività aventi diritto al bonus:

  • 47.19 – Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
  • 47.30 – Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • 47.43 – Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
  • 47.5 tutti i gruppi – Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
  • 47.6 tutti i gruppi – Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
  • 47.71 – Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
  • 47.72 – Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
  • 47.75 – Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
  • 47.76 – Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
  • 47.77 – Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
  • 47.78 – Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
  • 47.79 – Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
  • 47.82 – Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
  • 47.89 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
  • 47.99 – Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati