CIRCOLARE
LA MANOVRA CORRETTIVA 2017: SUNTO DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
———————
1) Manovra correttiva 2017 in G.U.: già in vigore le strette sull’Ace, sulla detrazione dell’Iva e sulle compensazioni dei crediti fiscali in F24;
2) Compensazioni solo con il visto di conformità oltre 5mila euro;
3) Split payment ampliato;
4) Ridotti i tempi di registrazione delle fatture di acquisto;
5) Contratti di locazione brevi cedolare secca dal 1 giugno 2017;
6) Ace: agevolazione ridotta;
7) Chiusura liti fiscali pendenti: richiesta entro il 30 settembre 2017;
8) Ampliata anche la disciplina del reclamo e Mediazione;
9) Aumento aliquote IVA dal 2018;
10) Modificata anche la disciplina IRI;
11) Dal Consiglio nazionale dei Commercialisti arriva la guida su disciplina e sanzioni;
12) Regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce.
———————————————
1) Manovra di primavera in G.U.: già in vigore le strette sull’Ace, sulla detrazione dell’Iva e sulle compensazioni dei crediti fiscali in F24
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 95 del 24-4-2017 (Suppl. Ordinario n. 20), il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.
Entrano subito in vigore le strette sull’Ace, sulla detrazione dell’Iva e sulle compensazioni dei crediti fiscali in F24. Questo mentre l’estensione dello split payment partirà dal 1° luglio 2017, l’aumento da 20.000 euro a 50.000 euro del valore delle controversie ai fini della mediazione partirà dagli atti notificati dal 1° gennaio 2018.
L’adesione alla rottamazione delle cartelle dà il via libera al Durc
Il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) si potrà ottenere dal momento della presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali, redatta su modulo conforme denominato «DA1», sempre che ricorrano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla normativa per il rilascio del documento. Lo stabilisce il decreto legge 50/2017 relativo alla manovra correttiva. Si risolve così la vicenda legata all’impossibilità di ottenere la regolarità contributiva da parte dei soggetti che aderiscono alla sanatoria.
Le sanatorie viaggiano insieme se riguardano lo stesso ruolo
La formulazione definitiva della manovra correttiva ha soppresso il rapporto di pregiudizialità generalizzata della sanatoria delle liti alla definizione degli affidamenti a Equitalia. Si dispone però che se il contribuente si è già avvalso della sanatoria dei ruoli allora la fruizione della sanatoria delle liti pendenti è possibile «solo unitamente» alla prima.
Mediazione ampliata
Con la manovra correttiva si propone di ampliare l’ambito di applicazione del procedimento di mediazione da un lato confermando, seppur in via indiretta, l’applicabilità dell’istituto agli atti emessi dall’agente della riscossione, dall’altro lato, innalzando la soglia entro cui deve essere obbligatoriamente attivato tale procedimento. Sul primo profilo, la manovra interviene estendendo anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione l’applicabilità dell’articolo 29, comma 7, del Dl 78/2010.
2) Compensazioni solo con il visto di conformità oltre 5mila euro
Compensazioni con visto di conformità per gli importi superiori a 5mila euro. Per i titolari di partita Iva, sarà possibile compensare solo tramite l’utilizzo dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate (F24 web, F24 on line, f24 cumulativo, F24 addebito unico). Queste le misure del Dl 50/2017 per contrastare le indebite compensazioni tributarie.
Visto di conformità (articolo 3 del D.L. 50/2017)
Il nuovo limite introdotto, prevede la riduzione del tetto da 15mila a 5mila euro per l’apposizione del visto di conformità.
Riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite al di sopra del quale, ai fini della compensazione, è necessario il visto di conformità.
La modifica incide sulle dichiarazioni dei redditi, sulla dichiarazione Irap nonché sull’Iva annuale.
Inoltre, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo del canale telematico fornito dall’Agenzia delle entrate per ogni tipologia di compensazione riguardante i soggetti titolari di partita Iva, indipendentemente dall’importo.
Si attende la conferma che le novità vadano applicate solo a decorrere dal 24 aprile 2017 e quindi restano valide le precedenti compensazioni (Legge 212 del 2000, Statuto del contribuente) che abbiano già superato i predetti limiti.
Dopo le comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle entrate non sarà più possibile fare la compensazione; le somme richieste (pagamento delle somme dovute) si dovranno soltanto pagare senza possibilità di poterle più compensare, a tal fine viene aggiunto un periodo all’articolo 1, comma 422 della Legge 311/2004.
3) Split payment ampliato
Aumentano i soggetti coinvolti. Lo prevede l’articolo 1 del D.L. 50/2017.
Dal 1° luglio 2017 lo split payment amplia la sfera applicativa sia per gli acquirenti di beni e servizi sia per i cedenti e prestatori di beni e servizi.
Nuovi destinatari
I nuovi destinatari possono essere raggruppati in tre sottoinsiemi: enti e società appartenenti alla PA (comma 1 dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72); società controllate da Presidenza del Consiglio, ministeri ed enti territoriali (nuovo comma 1-bis); società quotate (lettera d del comma 1-bis).
Aumenta, dunque, la platea dei soggetti coinvolti tra cui anche i professionisti.
Estensione del meccanismo dello split payment a:
– tutti i soggetti appartenenti alla pubblica Amministrazione (società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali, nonché società da queste a sua volta controllate);
– società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana;
– prestazioni di servizi che scontano la ritenuta alla fonte.
Le disposizioni attuative saranno contenute in un decreto del Ministero delle finanze che dovrà essere emanato entro 30 giorni dal 24 aprile 2017.
Come accennato, le nuove regole si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
4) Ridotti i tempi di registrazione delle fatture di acquisto
Ridotti i termini per operare la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati nell’esercizio della propria attività esercitata (d’impresa o professionale).
Difatti, l’articolo 2 del D.L. 50/2017, rivoluziona il sistema consolidato modificando il comma 1 dell’articolo 19 del D.P.R. 633/1972: viene disposto che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta può avvenire, al più tardi, entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto (quindi, nella generalità dei casi, ad es. per il 2016 entro il 28 febbraio 2017, si tratta del termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2016).
Come è noto, prima della modifica la detrazione poteva essere fruita entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo.
Viene anche modificato l’articolo 25 del citato decreto Iva, ove si stabilisce che le fatture di acquisto vadano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento (quindi, se ad esempio la fattura di dicembre 2016 arriva a gennaio 2017, potrà essere registrata entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2017).
5) Contratti di locazione brevi cedolare secca dal 1 giugno 2017
Per i contratti di locazione brevi non superiori a 30 gg, stipulati dal 1 giugno 2017, si applica la cedolare secca del 21%.
Lo prevede l’articolo 4 del D.L. 50/2017.
Dunque, possibilità di optare per la cedolare anche per le brevi locazioni, ovvero per quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. La novità, si applica anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, dovranno trasmettere i dati relativi ai contratti in questione e conclusi per il loro tramite mediante apposita dichiarazione e l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei predetti dati è sanzionabile ai sensi dell’articolo 11, comma 1 D.Lgs. n. 471/1997. Tuttavia, la sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Inoltre, per assicurare il contrasto all’evasione fiscale, i predetti soggetti, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti in questione dovranno, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi incassati all’atto dell’accredito. Ritenuta che poi diventa a titolo d’acconto nel caso in cui non sia esercitata l’opzione.
6) Ace: agevolazione ridotta
Ace: Per il calcolo si utilizza l’ultimo quinquennio. L’articolo 7 del D.L. 50/2017 procede a rideterminare la base Ace.
In particolare, dal periodo d’imposta 2017 (Modello Redditi/2018), la deduzione ACE sarà calcolata sugli incrementi patrimoniali effettuati a partire dal quinto anno precedente. Inoltre è stabilito che:
– per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010;
– a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente.
7) Chiusura liti fiscali pendenti: richiesta entro il 30 settembre 2017
L’articolo 11 del D.L. 50/2017 è relativo alla chiusura delle liti fiscali pendenti.
Sarà possibile definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, mediante il pagamento degli importi contestati di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo che sono calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’accertamento e quindi prima che il carico sia affidato all’Agente della riscossione, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
La richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.
In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse.
Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente, avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di adesione (da presentare entro il 30 settembre) il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Modalità e termini di pagamento
Viene ammesso appunto il pagamento rateale con una dilazione massima di tre rate salvo il caso in cui gli importi dovuti non superano duemila euro. Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, pari al 40 % del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017; la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre 2017; la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno 2018. Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
Dagli importi dovuti per via della definizione delle liti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016. Le somme versate in eccesso rispetto a quelle dovute per via della definizione del contenzioso non possono essere oggetto di restituzione in favore del contribuente.
La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione e, qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato.
Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia andrà presentata una distinta domanda di definizione esente da bollo.
Sospensione liti in corso
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui alla definizione agevolata delle liti pendenti. In seguito alla richiesta al giudice competente il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
8) Ampliata anche la disciplina del reclamo e mediazione
Aumenta da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della lite al di sotto del quale è obbligatorio il reclamo-mediazione, nell’ambito del processo tributario. La novità riguarda gli atti notificati dal 1° gennaio 2018. Lo prevede l’articolo 10 del D.L. n. 50/2017. Come è noto, l’istituto deflattivo del contenzioso tributario (reclamo – mediazione) è stato già oggetto di modifiche con il D.Lgs. 156/2015. Con le modifiche apportate dal citato D. Lgs. 156/2015, invece, il comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, attualmente recita che “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa”. Dunque, fermo restando che l’istituto resta obbligatorio per le liti di valore inferiore a 20.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016, con la nuova previsione normativa, non è più obbligatorio presentare insieme al ricorso una formale proposta di mediazione, poiché la presentazione del ricorso produce automaticamente il procedimento di reclamo con “facoltà”, per il contribuente di inserirvi la “proposta di mediazione” con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Aumenta la soglia
Come accennato, con un’apposita misura contenuta nella c.d. “manovrina”, il legislatore ha voluto ampliare da 20.000 euro a 50.000 euro il valore della controversia al disotto del quale è obbligatorio l’istituto in commento. La novità si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Articolo 8 pignoramenti
Con l’articolo 8 del D.L. 50/2017 si stabilisce che all’articolo 76, comma 2 del DPR 602/1973, contenente disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari, le parole “del bene” siano sostituite dalle seguenti: “dei beni”.
9) Aumento aliquote IVA dal 2018
L’articolo 9 del D.L. 50/2017 dispone l’innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:
– all’11,5% nel 2018,
– al 12% nel 2019 e
– al 13% dal 2020.
L’aliquota Iva ordinaria subirà l’aumento del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018.
Poi essa verrà:
– dapprima innalzata al 25,4% nel 2019,
– poi ridotta al 24,9% nel 2020 e
– successivamente ancora aumentata al 25% dal 2021.
Nuova ZFU nell’Italia centrale
Comprende i Comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.
I commi 340 e ss. dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 hanno istituito le Zone Franche Urbane (ZFU) e hanno previsto delle agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti in tali zone.
L’art. 46 del D.L. 50/2017 istituisce una nuova zona franca nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 17 ottobre 2016 n. 189 (conv. L. 229/2016).
Le imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della nuova zona franca e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l’evento, possono beneficiare, per i periodi di imposta 2017 e 2018 (quello in corso alla data di entrata in vigore del DL e quello successivo), delle
seguenti agevolazioni fiscali:
– l’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona;
– l’esenzione dall’IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa nella ZFU nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; – esenzione dall’IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati dalle imprese in questione per l’esercizio dell’attività economica;
– esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (l’esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU).
Le esenzioni di cui sopra spettano anche alle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale nei Comuni della ZFU e che hanno subito nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2016 e alle imprese che avviano la propria attività nella stessa zona entro il 31 dicembre 2017.
10) Modificata anche la disciplina IRI
Il D.L. 50/2017 modifica anche la disciplina dell’imposta sul reddito d’impresa (c.d. IRI), introdotta all’art. 55-bis del TUIR, da parte della L. 232/2016, regolando il trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell’opzione IRI in sede di uscita dal regime.
Fuori uscita dal regime IRI
Per evitare la doppia imposizione degli utili già assoggettati ad IRI, che si viene a creare quando non possono essere portati in deduzione dal reddito d’impresa per effetto della fuoriuscita dall’opzione, il legislatore ha previsto il riconoscimento, per il soggetto percettore, di un credito d’imposta, pari al 24%, garantendo così la simmetria impositiva tra la società e i soci (o l’imprenditore).
11) Dal Consiglio nazionale dei Commercialisti arriva la guida su disciplina e sanzioni
Il documento – inviato agli Ordini territoriali – è stato concepito nell’ottica di rafforzare l’attività di supporto agli organi disciplinari Il Consiglio Nazionale dei commercialisti ha predisposto una guida sul tema della disciplina e del Codice delle sanzioni disciplinari (in vigore dallo scorso gennaio). Il documento – inviato agli Ordini territoriali della categoria con l’Informativa 23/2017 – è stato concepito nell’ottica di rafforzare l’attività di supporto agli organi disciplinari, chiamati all’esercizio di una funzione fondamentale per la tutela e la valorizzazione della Professione. Si tratta di un primo strumento operativo per l’attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina, corredato da una tabella che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.
A tale iniziativa seguirà a breve – è scritto nell’Informativa, firmata dal presidente della categoria, Massimo Miani – la realizzazione di un corso in modalità e-learning sul medesimo tema destinato, in prima battuta, ai componenti degli organi disciplinari e successivamente fruibile da tutti gli iscritti interessati. Il corso sarà valido anche ai fini della maturazione dei crediti formativi.
(CNDCEC, nota informativa del 26 aprile 2017)
12) Regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce
La produzione del medaglione di pesce (è un prodotto derivante dalla semplice macinazione del filetto) non rientra tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 52/E del 26 aprile 2017, emessa a seguito di una istanza di interpello posta da un imprenditore agricolo, con la qualifica di IAP, che svolge l’attività di allevamento di pesce (pesce d’acqua dolce, quasi esclusivamente trota iridea).
All’allevamento di pesce si è aggiunta, negli anni, anche la lavorazione dello stesso in un laboratorio di proprietà dell’impresa, con l’apporto lavorativo dell’istante, della moglie e di alcuni dipendenti.
E stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di fornire il proprio parere circa la possibilità di ricondurre la produzione del medaglione di pesce alla produzione di filetti di pesce, inquadrandola così tra le attività agricole connesse, tassabili ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.
L’interpellante fa presente che il medaglione di pesce è un prodotto derivante dalla semplice macinazione del filetto, con l’aggiunta di ingredienti di provenienza esterna ma in una percentuale nettamente inferiore alla metà del peso (pesce pari al 70% del peso totale) e per un valore commerciale trascurabile rispetto al valore del pesce utilizzato (un costo pari a circa il 5% del costo totale della materia prima).
Tra gli ingredienti utilizzati vi sono: pangrattato (che ha la funzione di mantenere la forma del medaglione impedendone lo sgretolamento), olio di semi di girasole (per rendere più scorrevole l’impasto nella macchina formatrice), sale e antiossidanti (per salvaguardare la durabilità del prodotto).
L’aggiunta di ingredienti diversi dal pesce è necessaria per la lavorabilità del prodotto e non ha altri scopi o funzioni.
In sostanza il pesce lavorato in azienda è il medesimo allevato, di propria produzione e, quindi, direttamente connesso all’attività agricola.
L’interpellante riteneva che la produzione di medaglioni fosse sottoposta allo stesso trattamento fiscale del filetto, costituendone un derivato diretto ed immediato.
Ma secondo l’Agenzia, “non sembra rientri in tale categoria alcuna attività di trasformazione del prodotto in questione, quale deve intendersi il medaglione di pesce”.
Dunque, ha concluso l’Agenzia delle entrate, alla luce del parere reso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la produzione del medaglione di pesce non rientra tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
STUDIO NICCHI
Dott. Gianluca Nicchi