Con la sentenza n. 1236/7/19 pubblicata in data 20 giugno 2019, la CTR Emilia Romagna afferma che le condizioni che devono essere rispettate per l’applicazione della cedolare secca riguardano il locatore, nonché la natura e l’uso dell’unità immobiliare da locare, non rilevando in alcun modo l’eventuale veste commerciale del locatario.

Nel dettaglio, nella registrazione di un contratto di locazione stipulato tra un contribuente e una società di capitali, il locatore avrebbe voluto optare per il regime della cedolare secca, ma l’Agenzia non ha consentito, richiedendo il pagamento delle normali imposte di registro e di bollo. Presupposto dell’assunto riguardava il fatto che il locatario fosse una società, anche se l’immobile sarebbe stato destinato ad abitazione di un dipendente (uso foresteria).

Il contribuente aveva provveduto al pagamento di quanto richiesto, salvo poi chiedere il rimborso delle imposte di registro e di bollo versate, sostenendo di aver diritto a fruire della cedolare secca essendo rispettati i requisiti richiesti dalla norma.

La CTP ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo non rilevante, ai fini dell’applicazione della cedolare secca, la natura commerciale del locatario.

Secondo i giudici tributari di Reggio Emilia, infatti, le uniche condizioni di fruibilità del regime alternativo della cedolare secca sono:

  • che il locatore sia persona fisica che non agisca in regime d’impresa o di libera professione;
  • che l’unità immobiliare locata sia abitativa e destinata ad uso abitativo.

Il locatore aveva quindi diritto di optare per la cedolare secca e, pertanto, a vedersi rimborsate le maggiori imposte di registro e di bollo versate, poichè l’uso foresteria non esclude la destinazione abitativa dell’immobile.