La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10106 del 16 marzo, stabilisce che venga configurata come “reato di occultamento di documenti contabili” anche la “temporanea” indisponibilità delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione.
Nel caso di specie, durante un’ispezione fiscale da parte della Guardia di Finanza, l’amministratore unico della società non aveva fornito la documentazione contabile richiesta, consegnandola successivamente all’Agenzia delle Entrate per la definizione dell’accertamento tributario.
L’amministratore veniva dunque condannato ad un anno di reclusione per il “reato di occultamento di documenti contabili” al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Presentando ricorso, l’amministratore della società contestava la sentenza evidenziando che la documentazione contabile non era stata fornita poiché, alla data dell’ispezione della Guardia i Finanza, i documenti non erano nella sua disponibilità e che tuttavia, una volta recuperata, era stata correttamente consegnata all’Agenzia delle Entrate per la definizione dell’accertamento tributario.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso ritenendo la motivazione della Corte di appello “senza contraddizioni e manifeste illogicità” sulla responsabilità del ricorrente, avendo rilevato la sussistenza del dolo e dell’elemento oggettivo del reato, poiché, al momento della verifica da parte della Guardia di Finanza, egli ometteva l’esibizione delle scritture contabili obbligatorie, non fornendo alcun elemento giustificativo, a nulla rilevando quindi la successiva consegna all’Agenzia delle Entrate.
In conclusione, il “reato di occultamento di documenti contabili” si configura anche in caso di successiva consegna della documentazione precedentemente non esibita senza giustificato motivo, è sufficiente infatti anche la “temporanea” indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato.