La notifica della cartella di pagamento alle imprese individuali o costituite in forma societaria, nonchè ai professionisti iscritti in albi o elenchi, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), con le modalità fissate dal D.P.R. n. 68/2005.
All’Agente della riscossione e’ consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.
Ove l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulti essere valido e/o attivo, la notificazione dovrà eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione.
Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche nel caso la casella di posta elettronica risulti satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.
Nei confronti delle persone fisiche intestatarie di una casella PEC, la notifica potrà avvenire esclusivamente con tali modalità all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all’Agente della riscossione all’indirizzo di posta elettronica risultante dall’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell’articolo 57-bis del D.Lgs. n. 82/2005, soltanto nel caso di espressa richiesta del contribuente stesso.
A stabilire tutto ciò è il secondo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”) come sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
La norma ha lo scopo di “potenziare la diffusione dell’utilizzo della posta elettronica certificata nell’ambito delle procedure di notifica, nell’ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente”.
Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per l’adeguamento alle nuove previsioni, le nuove disposizioni si applicheranno alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016.
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