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Il decreto legge n. 34/2019 (art. 3-quinquies) ha introdotto una nuova disposizione per i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo.
In linea di principio non sono più dovute imposte in caso di canoni non percepiti, per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2020. Vi è però una condizione affinchè ciò accada, ovvero i canoni di locazione non riscossi non concorrono a formare il reddito qualora “la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento”.

Nel caso di riscossione postuma, le relative somme saranno assoggettate a tassazione separata con le stesse regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposta e di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è usufruito della detrazione in periodi d’imposta precedenti.