L’Agenzia delle Entrate, con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, chiarisce le modalità di fruizione del credito d’imposta per l’ “adeguamento degli ambienti di lavoro” introdotto dal Decreto Rilancio.

Il suddetto credito corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un limite massimo di 80.000 euro.

Tra le spese rientranti nel bonus per la sanificazione degli ambienti di lavoro vi rientrano anche gli investimenti relativi allo svolgimento l’attività in smart working, tra cui:

•  programmi software,
•  sistemi di videoconferenza,
•  sistemi per la sicurezza della connessione.

Nell’agevolazione, rientrano anche i computer per i dipendenti e altri strumenti utili per consentire l’attività lavorativa a distanza.

La circolare chiarisce che sono agevolabili tutte le spese rientranti nell’elenco di cui al comma 2 dell’articolo 125 del Dl Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

I destinatari del bonus sono tutti i “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore”. Rientrano tra i beneficiari del bonus adeguamento anche i forfettari, i contribuenti in regime dei minimi così come imprenditori ed imprese agricole, a prescindere dalle modalità di determinazione del reddito.

I crediti d’imposta potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite F24, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Possono inoltre essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, inclusi intermediari e istituti di credito, con facoltà di successiva cessione del credito.