Con il provvedimento del 12 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha recepito le nuove disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera b), del Dl n. 157/2021, introducendo misure urgenti per il contrasto alle frodi nelle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi.

Il decreto “Anti-frodi” mira ad evitare truffe e scorrettezze relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi, ed estende l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo delle detrazioni relative a agevolazioni a tutti i bonus edilizi, non più soltanto alla detrazione del 110%.

Con il nuovo provvedimento si prevede l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto.

Il visto viene esteso anche qualora il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, invece, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Il suddetto visto di conformità deve essere rilasciato da un Dottore Commercialista iscritto all’Albo.

Il contribuente è tenuto all’adempimento anche quando esercita l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in riferimento alle altre detrazioni fiscali per lavori edilizi – recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – diversi da quelli che danno diritto allo sconto del 110%.

La Comunicazione relativa agli interventi sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità mediante i canali telematici dell’Agenzia.

Oltre al nuovo modello, sono disponibili online le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello all’Agenzia delle Entrate. In particolare, per la compilazione si prevede ora che:

  • la sezione “Visto di conformità” è sempre obbligatoria”;
  • le sezioni “Asseverazione efficienza energetica” e “Asseverazione rischio sismico” devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal professionista che rilascia il visto di conformità.

Fra le novità della misura, infine, c’è la sospensione dell’efficacia delle comunicazioni su cessioni di credito o su sconti in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate che presentino, prima del controllo preventivo, particolari profili di rischio. La misura della sospensione avrà una durata massima di 30 giorni.