Con la Circolare n. 133 del 24 novembre 2020, l’INPS fornisce istruzioni in merito all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in caso di nuove assunzioni.
Hanno diritto a beneficiare dell’agevolazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli del settore agricolo.
L’esonero del versamento dei contributi, introdotto dal decreto Agosto, riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, instaurati a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, compresi i part-time, ad eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L’esonero contributivo ha una durata massima di 6 mesi e, nello specifico, spetta alle seguenti tipologie:
- tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine;
- rapporto a tempo parziale indeterminato, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142;
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Sono escluse dalla norma le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.
L’art. 7 del Decreto Agosto stabilisce che l’esonero venga steso anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate sempre nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. In tal caso, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, comunque non superiore ai tre mesi.
Nel Decreto Agosto viene specificato che “L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 in commento è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità.”
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
“La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile.” Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Il datore di lavoro che intende usufruire dell’esonero contributivo, deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES”.