La legge 160/2019, articolo 1, commi 184-197, modifica in maniera sostanziale la precedente disciplina del super e iperammortamento.
Dal 1° gennaio 2020, infatti, viene riconosciuto un nuovo credito d’imposta alle imprese che investono in beni strumentali nuovi.
Il credito d’imposta, riconosciuto con aliquota differenziata in base alla tipologia di beni oggetto dell’investimento, è valido per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l’ordine sia stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 con pagamento di almeno il 20%).
I beni per i quali è possibile fruire del credito d’imposta sono i medesimi che, fino allo scorso anno, potevano fruire del super/iperammortamento.
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, ad eccezione di:
- autoveicoli (art. 164, comma 1, del Tuir)
- beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%
- fabbricati e costruzioni
- beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 208/2015;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Il superammortamento viene sostituito da un credito d’imposta:
- quantificato nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir
- nel limite massimo di 2 milioni di euro
- suddivisibile in 5 quote annuali
L’ iperammortamento viene sostituito da un credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0”:
- quantificato nella misura del 40% del costo di acquisto per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo dei costi ammissibili, pari a 10 milioni di euro
- suddivisibile in 5 quote annuali
Per i beni immateriali “Industria 4.0”, infine, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 15% del costo
- nel limite massimo di 700 mila euro
- suddiviso in 3 quote annuali
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.