Mediante la circolare n. 9 del 23 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate congiuntamente con il ministero dello sviluppo economico ha fornito, sotto forma di risposte a quesiti, indicazioni in tema di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
In merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, l’Agenzia chiarisce che il credito di imposta è riservato alle imprese residenti nel territorio dello Stato e ha riconosciuto applicabile la disciplina agli enti non commerciali e alle associazioni tra professionisti e i lavoratori autonomi.
L’Agenzia sottolinea che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina in esame.
La circolare fa presente inoltre che, per il soggetto che esercita contemporaneamente attività professionale e di impresa, è possibile cumulare il credito di imposta beni strumentali e il credito di imposta industria non 4.0, occorre tuttavia separare sul piano contabile e documentale correttamente le spese ammissibili per il calcolo del credito di imposta.
Infine, viene inoltre chiarito che la disciplina in esame non richiede l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al credito di imposta, sono ammissibili anche le spese in beni strumentali il cui costo unitario sia inferiore a 516,46 euro.