Secondo quanto previsto della legge n. 51/2022, dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore l’obbligo di possedere l’attestazione SOA, per coloro che usufruiscono delle agevolazioni fiscali superbonus e bonus edilizi, per l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro.

L’obbligo di qualificazione si applica a tutti i bonus edilizi, ovvero:

  • superbonus 110%;
  • ecobonus ordinario;
  • bonus casa e sismabonus ordinario;
  • bonus facciate;
  • bonus fotovoltaico ordinario;
  • bonus colonnine di ricarica ordinario;
  • bonus barriere architettoniche 75%.

La qualificazione Soa attesta che l’impresa sia in possesso di idonei requisiti in relazione alla categoria di lavorazione che deve essere svolta e viene rilasciata da una Società organismo di attestazione (Soa), autorizzata dall’Autorità nazionale anticorruzione. La certificazione SOA vale 5 anni, previa conferma di validità al terzo anno.

Per l’applicazione della norma è previsto un periodo di transizione. Nello specifico, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 è sufficiente per le imprese, l’aver almeno sottoscritto un contratto che avvia l’iter per il suo rilascio.

A partire dal 1° luglio 2023 i lavori dovranno essere affidati esclusivamente a imprese, appaltatrici e subappaltatriciin possesso dell’attestazione SOA.

Tali disposizioni riguardano anche i contratti sottoscritti dal 21 maggio 2022 ed i cui lavori siano ancora in corso di esecuzione.

Al fine di ottenere la certificazione SOA, l’impresa deve possedere:

  • requisiti di idoneità professionale (devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali);
  • adeguata capacità economica e finanziaria;
  • adeguate capacità tecniche e professionali (l’operatore economico deve presentare un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, indicare i tecnici operanti nell’ambito della propria impresa e i relativi titoli di studio, descrivere le attrezzature tecniche, i materiali e le misure adottate per garantire la qualità dei lavori, misure di gestione ambientale, indicazione riguardo l’organico medio annuo);
  • integrità morale e fiscale (l’esecutore non deve aver commesso delitti, frodi fiscali, crimini, false dichiarazioni, sfruttamento del lavoro minorile).

L’attestazione Soa per non si applica:

  • ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 21/2022,
  • ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.