Il prossimo 1° dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica) scade in termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto per i soggetti Ires e Irpef che hanno l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare (entro l’11° mese dell’esercizio).
L’acconto può essere determinato con due diversi metodi:
•metodo storico;
•metodo previsionale.
Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell’acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali, le ditte individuali e gli esercenti arti e professioni che nel periodo di imposta 2013 risultano a debito per un importo superiore a € 20,66.
Deve essere versato:
•in un’unica soluzione entro il 1° dicembre 2014, se l’importo indicato a saldo nel quadro RN non è superiore a € 253,70;
•in due rate, se l’importo indicato, di cui sopra, è superiore a € 253,70, delle quali:
•1.la prima, nella misura del 40% dell’acconto totale, deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l’anno solare, salvo proroga per i contribuenti soggetti a studi di settore);
2.la seconda, nella misura del 60%, entro il prossimo 1° dicembre 2014.
In alcuni casi particolari, l’acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.
In particolare:
•l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, L. 183/2011 che prevede che gli esercenti impianti di distribuzione di carburante che usufruiscono della deduzione forfetaria “nella determinazione dell’acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria” (indicata nel modello Unico PF 2014 tra le “Altre variazioni in diminuzione” – codice “28”);
L’alternativa al metodo storico è l’applicazione del metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l’acconto sulla base dell’imposta che presume di dover versare per l’anno successivo. Va tenuto presente che, se a posteriori l’acconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico SC/ENC 2015, il contribuente sarebbe sanzionato per insufficiente versamento dell’acconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al 30% di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.