Chi si è visto respingere la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2016 perché non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 per piani di rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, può presentare una nuova domanda di adesione.

Le condizioni necessarie per poter accedere a questo ulteriore beneficio sono:

  • che i carichi per i quali si richiede l’adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all’art. 6, comma 8 del D.L. n. 193/2016, come riportato nella comunicazione di diniego trasmessa dall’Agente della riscossione (cosiddetta “Comunicazione delle somme dovute”);
  • che entro e non oltre il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un’unica soluzione dell’importo complessivo delle rate scadute.

Di seguito il link con le istruzioni complete:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/regolarizzazione-istanze-respinte/