Con la nuova circolare n. 33/E dello scorso 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” relativamente al Superbonus 110%.
Nello specifico, le precisazioni riguardano le disposizioni sulla responsabilità in solido in caso di cessione del credito e sulla regolarizzazione di eventuali errori di comunicazione per la cessione o per lo sconto in fattura.
Le nuove regole dettate dalla circolare circoscrivono i casi di responsabilità del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario del credito, limitando la responsabilità solidale soltanto ai casi di colpa grave o dolo.
La stessa responsabilità viene limitata a patto che visti, attestazioni e asseverazioni siano stati acquisiti in maniera corretta.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, permette di correggere le comunicazioni già inviate grazie alla remissione in bonis. Nel caso in cui sia stato chiesto all’Agenzia l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata per errori sostanziali, infatti, è possibile l’invio di una nuova comunicazione fino al 30 novembre 2022.
Per le comunicazioni i cui termini di invio sono scaduti lo scorso 29 aprile, è possibile inviarle entro il 30 novembre con il pagamento della sanzione fissa di 250 euro.