Durante l’evento Telefisco 2021 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, previsto dal decreto Rilancio e modificato dal decreto Agosto.
In particolare, l’Agenzia stabilisce che il bonus spetta anche se i canoni sono stati pagati nel 2021, “fermi restando gli ulteriori requisiti, il credito di imposta in esame risulta utilizzabile successivamente all’avvenuto pagamento”.
Il secondo chiarimento fornito nel corso di Telefisco 2021 riguarda le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Le suddette categorie potranno beneficiare del bonus affitto fino al 30 aprile 2021.
Le imprese che svolgono multiattività, come nel caso di un alberghi con annesso ristorante, possono accedere al bonus solamente solo se l’attività di quest’ultimo non determini ricavi prevalenti rispetto a quella di albergo.
Un ulteriore chiarimento riguarda la cessione del credito. In caso di accettazione da parte del cessionario del credito nel 2020 e di mancato utilizzo dello stesso in compensazione entro il 31 dicembre 2020, il soggetto può riportare il credito nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno 2020), utilizzandolo in compensazione con i debiti d’imposta scaturenti nella dichiarazione medesima.
Il 4 chiarimento riguarda la base del computo del credito d’imposta nel caso in cui il canone di locazione sia soggetto a iva indetraibile.
L’agenzia precisa infatti che l’Iva totalmente indetraibile costituisce una componente di costo del canone di locazione che incide sul calcolo del credito d’imposta. L’Iva parzialmente indetraibile no.
Viene confermata inoltre la possibilità di accedere al credito d’imposta, anche nel caso in cui lo stesso immobile sia concesso in sublocazione. L’Agenzia delle entrate, dunque, non richiede un ricalcolo del canone di locazione, per tener conto di quanto ricevuto dal locatario nell’ambito della sublocazione.
Infine, viene specificato che, in caso di utilizzo del credito d’imposta per il mese di giugno o luglio 2020, prima dell’autorizzazione della Commissione UE, si applica la sanzione di cui all’art. 13, comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997. È tuttavia ammesso il ravvedimento operoso.