Con ordinanza n. 39053 depositata il 9 dicembre, la Corte di Cassazione afferma che l’accertamento induttivo è illegittimo se il contribuente produce la documentazione comprovante l’erronea contabilizzazione del saldo cassa negativo, anche se il metodo di registrazione contabile è inesatto.
La Cassazione stabilisce che “la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo”.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale ribalta l’esito della Commissione tributaria provinciale, la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente.
La CTR afferma che il contribuente ha provato un’erronea contabilizzazione dei saldi di cassa, considerando inoltre che si sia registrata per soli due mesi dell’anno oggetto di accertamento.
La Corte di Cassazione specifica che: «la giustificazione addotta dal contribuente – per cui si era trattato di una registrazione per dati aggregati, che aveva trovato il proprio compimento nel trimestre di riferimento – era apparsa plausibile, pur nella inesattezza del metodo di registrazione contabile, considerando che si trattava di una mera irregolarità registratasi soltanto nei primi due mesi dell’anno senza riflessi pregiudizievoli sulla successiva tenuta della contabilità. In tal modo, la motivazione del decisum attinge la soglia del minimo costituzionale».
Il ricorso è stato dunque rigettato e l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese giudiziali.