L’art. 1 commi 784-815 della Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 disciplina i cosiddetti “accertamenti esecutivi”.
A partire dal 1° gennaio 2020, le procedure inerenti le imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, si estendono anche ai tributi locali, quali l’IMU, la TARI, la TOSAP e l’imposta sulla pubblicità. L’accertamento esecutivo riguarderà quindi anche le entrate patrimoniali degli enti, ad esempio le rette dell’asilo e gli oneri di urbanizzazione.
Gli avvisi di accertamento sui tributi locali anche se relativi a imposte dovute per annualità precedenti al 2020, diventeranno dunque immediatamente “esecutivi“.
L’ accertamento esecutivo locale non acquista efficacia di titolo esecutivo per somme inferiori a 10 euro, tuttavia, il debito rimane e può cumularsi con debiti maturati successivamente, sino a quando, superata tale soglia, non potrà essere riportato in un accertamento esecutivo.
I contribuenti dovranno provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
Per il recupero di importi fino a 10 mila euro, è previsto da parte degli enti l’obbligo di invio, di un sollecito di pagamento, prima dell’attivazione di una procedura esecutiva (se non si provvede al pagamento entro 30 giorni, sono attivate le procedure cautelari ed esecutive).
I contribuenti avranno la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento in un massimo di 72 rate mensili (previa dimostrazione della sussistenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà finanziaria).
Per i tributi locali non è prevista la “riscossione frazionata” in pendenza di giudizio, quindi, in caso di ricorso, gli importi richiesti vanno comunque pagati per l’intero ammontare (in caso di ricorso pendente imposte e interessi devono essere versati nella misura di un terzo e i restanti due terzi solo dopo l’eventuale sentenza di rigetto del ricorso da parte del giudice di primo grado per le imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA).
Per gli importi richiesti a titolo di sanzione invece, valgono le medesime regole applicabili ai tributi erariali, quindi, in caso di ricorso, le sanzioni vanno corrisposte soltanto dopo l’eventuale sentenza di rigetto da parte del giudice di primo grado e, nel caso di appello, soltanto per i due terzi (versando il terzo residuo solo dopo l’eventuale rigetto dell’appello da parte del giudice di secondo grado).
In caso di ricorso nei confronti dell’accertamento esecutivo, i tempi dell’esecutività vengono sospesi per un periodo di:
- 120 giorni, se alla riscossione provvede l’ente locale o un suo concessionario locale;
- 180 giorni, se alla riscossione provvede Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia.